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Decreto — n. 26817/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders costs against Trenitalia for procedural failure and lack of double contribution prerequisites.

Numero d'incarto Decreto — n. 26817/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinct and ordered Trenitalia to pay the opposing party's legal costs. The appellant failed to meet procedural requirements, and the court rejected the claim for a double contribution based on the specific nature of the appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and costs were awarded to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The appeal is declared extinct when the appellant fails to comply with procedural requirements, and the double contribution is strictly limited to typical rejection scenarios without extension.

Parole chiave

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procedural extinction double contribution costs allocation strict interpretation appellate review rinuncia alla concessione revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro DE PAOLI GABRIELE,elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico 107 presso lo studio dell’avvocato Cinzia DE MICHELI, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto CARAPELLE, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 105/2020 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 04.02.2020 N.R.G. 825/2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzion atoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Roberto Carapelle antistatario. Roma, 7 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI