Court allows appeal against administrative fine for undeclared work, ruling civil sanctions unconstitutional but administrative penalties remain valid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal by the Regional Labor Office against an appellate court decision that had annulled an administrative fine for undeclared employment. The lower court had invalidated the fine because the relevant legal provision was declared unconstitutional by the Constitutional Court. The Supreme Court distinguished between civil compensation sanctions and administrative penalties, ruling that the constitutional invalidity applied only to the former while the latter remained enforceable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36-bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223 del 2006; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The declaration of unconstitutionality of the civil compensation sanctions in the provision regarding undeclared work does not affect the validity of the separate administrative maximum penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente CC ORDINANZA sul ricorso 19578-2016 proposto da: DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - f\) contro MENAI TAOUFIK e EL KARAMA S.C.A.R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 97/2016 della CORTE D'APPELLO di 2022 BOLOGNA, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 181/2014; 1200 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere Dott.
FABRIZIO AMEN DOLA. RILEVATO CHE l. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 224 del 2012 eMessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia per il pagamento della sanzione amministrativa pari ad euro 7.825,00 in danno di Menai Taoufik, in proprio e nella qualità, e di El Karama s.c.a.r.l. per la violazione dell'art. 36 bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, convertito con modif. in 1. n. 248 del 2006, in quanto detta società aveva occupato un lavoratore dal 10 giugno al 30 novembre 2006 senza che risultasse dalle scritture contabili;
2. la Corte, in sintesi, ha considerato che la disposizione violata era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 254 del 2014;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente D.T.L. con 1 motivo; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; CONSIDERATO CHE l. con un solo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis, comma 7, lett. a), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all'art. 360, coma 1, n. 3 c.p.c.; si critica la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della predetta disposizione sanzionatoria sulla base del convincimento che nelle more del giudizio la stessa fosse stata espunta dall'ordinamento per effetto della sentenza n. 254 del 2014 della Corte Costituzionale; tuttavia i giudici d'appello non avrebbero considerato che l'art. 36-bis, coMma 7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, nel modificare il precedente art. 3 del D.L. n. 12 del 2002, ha introdotto una duplice previsione, vale a dire sia la cosiddetta maxi-sanzione amministrativa (primo periodo della disposizione) connessa al c.d. lavoro nero concernente l'impiego di lavoratori non registrati, rappresentante l'oggetto del presente giudizio, sia le sanzioni civili (secondo periodo della disposizione), volte a compensare, in forma risarcitoria, il mancato versamento dei dovuti contributi e premi; aggiunge la D.T.L. che la declaratoria di incostituzionalità richiamata nell'impugnata sentenza ha riguardato unicamente l'ipotesi prevista delle sanzioni civili, senza andare ad incidere in alcun modo sulla "maxi- sanzione" amministrativa contemplata dalla citata disposizione normativa;
2. il ricorso è fondato; è orientamento di questa Corte, da cui non si ravvisa ragione per discostarsi, che: "In tema di sanzioni previste per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in 1. n. 248 del 2006 - riguarda esclusivamente le sanzioni civili applicabili indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata e non invece le sanzioni amministrative, la cui disciplina non è stata interessata dall'intervento del giudice delle leggi" (Cass. n. 26489 del 2018; più di recente, Cass. n. 4988 del 2022);.
3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, liquidando anche le spese;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composiz