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Decreto — n. 19632/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, applying Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 19632/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the plaintiff, Air Italy SpA in liquidation, formally withdrew the request. The court noted that since the withdrawal occurred, the procedural rule regarding additional costs for the losing party did not apply. Consequently, the judgment of last resort was terminated without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; When a party withdraws an appeal to the Supreme Court, the proceedings are extinguished and the cost-sharing mechanism for unsuccessful parties is not triggered.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure costs for losing party Supreme Court jurisdiction

Disposizioni normative citate

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Art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.
GIOMMARIA UGGIAS; contro ricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23175/15

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Testo completo

l ricorso iscritto al n. 29514/2020 R.G. proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO ed ENRICO BOURSIER NIUTTA; ricorrenti contro MAZZANTINI GIUSEPPE, con domicilio eletto in ROMA, viale P. Orlando 58, presso l'avv. MARCO PETRUCCI, rappr. e dif. dall'avv. GIOMMARIA UGGIAS; contro ricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15);

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità. Roma, 14 giugno 2022 Il Presidente Dott. Antonio Manna IL FUNZION GIUDIZIARIO Maria Jz Giacoia Il FunzionarTh .:1;z:ario Deposita