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Decreto — n. 36296/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses case via decree due to lack of defensive activity by defendants under CPC Art. 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 36296/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished via decree because the defendants failed to participate in the trial. The plaintiffs argued for the case's continuation, while the defendants remained inactive throughout the appellate phase. The court ruled that such lack of defensive activity justified termination under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When defendants fail to exercise their right of defense, the court may extinguish the proceedings by decree without addressing costs.

Parole chiave

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extinguishment of proceedings lack of defensive activity Code of Civil Procedure decreto ingiuntivo procedural dismissal spese di difesa spese di gratuito patrocinio assicurazione di protezione giuridica

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
419/2022 pubblicata in data 24.05.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

ETO (Adae 3 2 Ct R.G. 19866/2022 Roma, sul ricorso proposto da SISTERS IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Ferrante, giusta procura in atti RICORRENTE Contro ELWASSAL FAHMY HANFY MOHAMMED e A.L.E.R. Milano, in persona del legale rappresentante pro- tempore; INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 419/2022 pubblicata in data 24.05.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Pres. Adriana Doronzo DER0`2,117;.r) CANCELLE