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Decreto — n. 34909/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 34909/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, CICLe 3 LA C, voluntarily renounced the lawsuit against the defendant PODAN VOKU GES SRL, citing the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without assigning costs to either party due to the lack of defensive activity by the defendant.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's voluntary withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation Court litigation termination opposizione tardiva ritiro dell'azione giudiziaria rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

ETO RG 19187/2022 Roma, sul ricorso proposto da: CICLe 3 LA C(10 CASATTIVA + SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio G.Ferrari e Maria E. Ribaldone, come da procura in atti RICORRENTE contro: PODAN VOKU GES SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza nr. 836/2022 della Corte di Appello di Torino depositata in data 21.07.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. rdina . Luigi