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Decreto — n. 34907/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 34907/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Efferre Srl, voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment against the condominium. The court ruled that such withdrawal meets the statutory requirements of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon the voluntary withdrawal of the appeal, provided the withdrawal meets statutory requirements and is accepted by the opposing party.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure dismissal without merits formal renunciation of suit condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ETO RG 8031/2022 sul ricorso proposto da: - 3 et al- EFFERRE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Massari, come da procura in atti RICORRENTE contro: CONDOMINIO RESIDENCE LA QUIETE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lorella Sitzia, come da procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza nr. 154/2022 della Corte di Appello di Brescia depositata in data 4.02.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla di. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DiU'OSag \n i C