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Ordinanza Interlocutoria — n. 32893/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed for late filing; court remands case to acquire appellate file.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32893/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision declaring the taxpayer's appeal inadmissible. The agency argued the appeal was untimely because the notice was sent three days after the statutory deadline expired. The court ruled that the procedural defect was not the sole issue and ordered the case remitted to acquire the missing appellate file.

Regesto Legislator

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Art. 326 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: When a cassation appeal relies on a procedural defect but requires examination of the appellate file, the court must remand the case to acquire that file before deciding on admissibility.

Parole chiave

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Italian tax appeal procedural deadline appellate file acquisition remand for new role inadmissibility of appeal dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 326 c.p.c.
della Sicilia , sezione staccata di Catania,ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello erariale contro la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso in danno di Mattea Militi: ciò in quanto il gravame avrebbe dovuto proporsi entro il termine lungo ex art. 326 c.p.c.
Art. 369, comma 2, c.p.c.
art. 326 c.p
della Sicilia , sezione staccata di Catania,ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello erariale contro la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso in danno di Mattea Militi: ciò in quanto il gravame avrebbe dovuto proporsi entro il termine lungo ex art. 326 c.p.c.
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Testo completo

0/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6460/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro MILITI MATTEA - intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4370/5/2020depositata in data 28.7.2020; N. 6460/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia , sezione staccata di Catania,ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello erariale contro la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso in danno di Mattea Militi: ciò in quanto il gravame avrebbe dovuto proporsi entro il termine lungo ex art. 326 c.p.c. , scadente il 10.6.2016 , mentre invece la relativa raccomandata era stata spedita solo il 13.6.2016; -Mattea Militi è rimasta intimata;

Ritenuto che: -si renda necessario, ai fini della decisione, esaminare la distinta - elenco che la ricorrente assume di aver depositato in giudizio, donde la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, la cui trasmissione è stata tempestivamente richiesta e depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello e mandando la Cancelleria per gli adempimenti. Roma, così d