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Ordinanza — n. 32585/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of new evidence regarding VAT refund claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32585/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because it relied on facts already established in the first instance. The lower court had ruled that the taxpayer's failure to submit prior declarations did not preclude a refund for excess VAT, placing the burden of proof on the taxpayer absent a specific contestation. The Court found the appeal's argument constituted a novel claim unsupported by new evidence, as the tax agency could not pinpoint when or where it contested the credit's elements.

Regesto Legislator

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Art. 30 comma 4 DPR 633/1972; Art. 2697 c.c.; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 115 comma 1 c.p.c.: An administrative appeal is inadmissible if it relies on arguments or evidence already consolidated in the first instance without introducing new facts or contestations that would shift the burden of proof.

Parole chiave

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VAT refund claim burden of proof tax administration appeal inadmissible appeal novelty of claim excess VAT credit tax liability rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 30 comma 4 DPR 633/1972
Art. 2697 c.c.
633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 115 comma 1 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
art. 2697 c.c
633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1822/2019
è ben noto che l’onere della prova degli elementi costitutivi del credito chiesto a rimborso grava sul contribuente, ma ciò solo in caso di contestazione (ex multis, Cass. 1822/2019), in caso contrario la parte tenutavi restando esonerata, secondo le regole generali desumibili dall’art.
Cass. 1778/2016
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Testo completo

21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6229/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro FALLIMENTO AUTOCOLORIs.r.l. - intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. st. di Siracusa, n. 6799/4/2019depositata in data 25.11.2019; N. 6229/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, rigettò l’appelloproposto da ll ’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 1852/2014 della C.T.P. di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della curateladel Fallimento Autocolori s.r.l. avverso il diniego di rimborso dell’eccedenza IVA in relazione all’anno 2004; osservò in particolare il giudice d’appello che il credito IVA in discorso era maturato nel 1999(come emergente dalla relativa dichiarazione IVA) e che con la dichiarazione del 2004 era stato chiesto a rimborso per € 29.408,00, stante la chiusura della partita IVA per cessazione attività (a fallimento già intervenuto), aggiungendo che era irrilevante – ai fini del rimborso - che la società non avesse presentato le dichiarazioni per gli anni 2000 e 2001, giacché la perdita del diritto alla detrazione non pregiudica il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza,se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la curatela è rimasta intimata; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto la spettanza del rimborso del credito IVA ancorché l’istante non avesse fornito N. 6229/21 R.G. qualsivoglia documentazione comprovante l’effettiva spettanza, così violando la regola sul riparto dell’onere della prova, gravante ex legesul contribuente; 1.2 –la doglianza è inammissibile perché affetta da novità ; come risulta dall’esposizione dello stesso ricorso erariale, il diniego di rimborso per cui è processo venne espresso dall’Agenzia delle Entrate sul mero rilievo della mancata presentazione delledichiarazioni precedenti (per gli anni 2000 e 2001) a quella in cui venne avanzata la richiesta(2004);

è ben noto che l’onere della prova degli elementi costitutivi del credito chiesto a rimborso grava sul contribuente, ma ciò solo in caso di contestazione (ex multis, Cass. 1822/2019), in caso contrario la parte tenutavi restando esonerata, secondo le regole generali desumibili dall’art. 115, comma 1, c.p.c.; ebbene, stando a quanto emerge dallo stesso ricorso, neppure nell’ambito del giudizio di primo grado l’Agenzia ha proceduto ad una simile contestazione(tanto vero che essa –al di là di generiche affermazioni -non è stata in grado di indicare in ricorso, con la necessaria precisione, quando e dove ciò fosse avvenuto) , sicché la questione della sussistenza degli elementi costitutivi del credito s’è definitivamente consolidatanel senso suddetto; 2.1 - in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, l’intimato non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .

P . R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); N. 6229/21 R.G.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissi