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Decreto — n. 15357/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by declaring case extinguished due to plaintiff's withdrawal under CPC Art. 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 15357/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, C.LCik-L S-g INDUSTRIE MECCANICHE DI BAGNOLO SRL, had previously challenged a second-instance judgment against Vittorio Murer but subsequently renounced the lawsuit. The court ruled that these circumstances satisfied the statutory requirements for extinguishing the case under Article 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the legal dispute without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws their appeal or complaint, the proceedings are extinguished if the opposing party accepts the withdrawal, terminating the litigation without substantive review.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure plaintiff renunciation termination of litigation spese di difesa assunzione delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
236/2020 pubblicata in data 3.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

ETO R.G. 21953/2021 Roma, sul ricorso proposto da C.LCik-L S-g INDUSTRIE MECCANICHE DI BAGNOLO SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampiero Falasca e Federico Strada, giusta procura in atti; RICORRENTE Contro VITTORIO MURER, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Battistella CONTRORICORRENTE e RICORRENTE IN VIA INCIDENTALE avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 236/2020 pubblicata in data 3.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Pres. Adriana Doronzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA òggi, A3)(