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Decreto — n. 13283/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 13283/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Finbaar Osuguw, voluntarily relinquished the case against the Ministry of the Interior, citing the procedural requirements of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary and dismissed the appeal without addressing the merits of the asylum claim.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit extinguishes the proceedings, rendering the appeal inadmissible and the judgment null.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure withdrawal of lawsuit extinguishment of proceedings asylum appeal Italian administrative law accoglimento parziale del contribuente decisione sulla contribuzione esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016
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Testo completo

ETO RG 13069/2021 Roma, sul ricorso proposto da: FINBAAR OSUAGWU, rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca Mandro, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Venezia nr. 3755/2021 del 12.04.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. I/CoorJ mftore Pres/Giac to isogni DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, ?