Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11866/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal claiming clerical error regarding judgment finality as legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11866/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the revocation appeal inadmissible because the claim of a clerical error regarding the existence of a judgment of res judicata was reclassified as a legal error. The appellant argued that a missing clerical certificate prevented the recognition of the finality of a prior sentence, but the court held that determining the existence and effects of res judicata is a matter of legal interpretation. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for revocation under Article 395, n. 4 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: The existence and effects of a judgment of res judicata constitute a legal issue rather than a factual error, thus excluding it from grounds for revocation under Article 395, n. 4 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal judgment of res judicata clerical error legal error Code of Civil Procedure factual error legal interpretation retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis c.p.c.
Con l'articolata istanza di revocazione si sostiene che l'errore di fatto, risultante dagli atti e documenti di causa, ai sensi dell'art. 391 bis cpc e 395 n.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Conserfrutta srl ai sensi dell'art. 395 n.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
1280/2005 del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, prodotta dall'INPS e versata in atti, risultava sfornita del relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp.
Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28138/2019
4 cpc, ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Cass. n. 28138/2019; Cass.
Cass. n. 10930/2017
28138/2019; Cass. n. 10930/2017).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21088-2021 proposto da: CONSER_FRUTTA SRL 01340820743, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA, 111 INT. 1, presso lo studio dell'avvocato GERMANA HOBER, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ROSATO; - ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; - controricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimata - avverso l'ordinanza n. 20387/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 21088 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- RG 21088/2021 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 814/2017, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva rigettato l'opposizione a intimazione di pagamento a cartella esattoriale, già opposta in precedente giudizio conclusosi con decisione di rigetto del ricorso, passata in giudicato, ritenendo non prescritto il credito perché tra la data di deposito della sentenza e quella della notifica dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine di prescrizione decennale.

2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20387/2021, ha rigetto il ricorso proposto da Conserfrutta srl.

3. A fondamento della decisione i giudici di legittimità hanno precisato che il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, che aveva rigettato l'opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, era idoneo a tramutare il termine di prescrizione in quello decennale previsto dall'art. 2953 cc.

4. Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Conserfrutta srl ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc, cui ha resistito l'INPS con controricorso.

5. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva.

6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l'articolata istanza di revocazione si sostiene che l'errore di fatto, risultante dagli atti e documenti di causa, ai sensi dell'art. 391 bis cpc e 395 n. 4 cpc, consistente nella omessa percezione (svista) che la sentenza n. 1280/2005 del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, prodotta dall'INPS e versata in atti, risultava sfornita del relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. cpc afferente all'avvenuto passaggio in giudicato: questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. In punto di diritto, va evidenziato che l'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai RG 21088/2021 fini della revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Cass. n. 28138/2019; Cass. n. 10930/2017). Inoltre, anche l'eventuale esame della attestazione della Cancelleria di cui all'ad. 124 disp att. cpc, ovvero l'accertamento sulla necessità o meno della stessa, ai fini di ritenere provata la sussistenza del giudicato, costituisce valutazione di diritto e non errore di percezione.

4. In punto di fatto, invece, deve sottolinearsi che l'esistenza del giudicato, relativamente alla sentenza n. 1280/2005 del Tribunale di Brindisi, non era in discussione tra le parti in quanto la stessa Conserfrutta srl, nell'originario ricorso per cassazione (pag. 15 punto 1.17) dava atto che la suddetta pronuncia era appunto passata in giudicato. Invero, con il suddetto ricorso non era stato contestato il passaggio in giudicato della sentenza, bensì si contrastava la natura della stessa, asseritamente non di condanna, e si sosteneva la sua inidoneità a trasformare il termine prescrizionale da quinquennale in decennale.

5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, non vedendosi in ipotesi di errore revocatorio.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente INPS, che si liquidano come da dispositivo; nulla per l'intimata.

7. Ai sensi dell'ad. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente INPS, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro RG 21088/2021 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l'intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2022 Il P