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Decreto — n. 11160/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as withdrawn, declaring the lawsuit extinguished per articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 11160/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Ali Mueed, had previously challenged a deportation order issued by the Ministry of the Interior, but subsequently submitted a waiver of the proceedings. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without addressing the merits of the deportation dispute.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of appeal filed by the appellant constitutes a valid ground for declaring the lawsuit extinguished, resulting in the termination of the proceedings without examination of the substantive claims.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of lawsuit Code of Civil Procedure deportation order dismissal of appeal ripetibili dell'avvocato spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

029/2020 Roma, 6 APR 2022 sul ricorso proposto da: ALI MUEED, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Biagi, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Perugia nr. 897/2020 pubblicato in data 27 ottobre 2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in!. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. I Coordinato Presi Giac DEPOSITATO IN CANCELLERIA APR 2022 oggi IL CANCELLIERE Vincenzo Pio Massimifia IL CANCEL IE ERTO Vincen