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Ordinanza — n. 9558/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to successful payment of tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9558/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal proceedings extinguished after the taxpayer fully paid the disputed debt under a simplified settlement scheme. Although the taxpayer initially requested a suspension of the trial, the court noted that the underlying controversy ceased to exist upon the completion of the payment. Consequently, the court ruled that the litigation costs, previously advanced by the taxpayer, must be borne by them as the legal basis for the proceedings' termination.

Regesto Legislator

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D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; art. 46, comma 3, proc. trib.: When a tax dispute is extinguished following a simplified payment scheme, the litigation costs remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment simplified payment scheme litigation cost allocation tax debt settlement procedural termination contenzioso tributario inoltro della dichiarazione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13
Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf.
art. 46, comma 3, proc. trib.
art. 46, comma 3, proc. trib.).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21746-2018 proposto da: MILANO DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 4, presso lo studio dell'avvocato VALERIO BATTISTELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 453/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2018 n. 21746 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione Diego Milano ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo nei confronti della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva invece accolto il ricorso del contribuente relativamente ad una cartella di pagamento per II.DD 2008 Con istanza depositata anteriormente all'udienza camerale il contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte 21025/2019 alla stregua della disposizione suindicata. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza il ricorrente dava atto dell'intervenuta condono perfezionatosi con il pagamento di tutte le rate delle quali ha prodotto i modelli F24. Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente dallo stesso ricorrente, deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio ; spese compensate. Roma 8.3.2022 Il Presidente ( dott tv~ecci) DE 0 siTATO 9 Nsfif5b.firiA CAN