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Ordinanza — n. 8766/2022 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation rules that the Tribunal of Lecce has jurisdiction over the dispute due to the total contract value exceeding the threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8766/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted Luigi Rizzello's appeal against the Lecce Tribunal's declaration of incompetence, ordering the case remitted to the Tribunal. Rizzello argued that his request to verify the full completion of renovation works and claim the total contract price of €6,800, rather than just the remaining €3,800, established jurisdiction at the Tribunal level. The court held that the act of citation explicitly sought an accounting of the entire contractual relationship, thereby subjecting the case to the higher jurisdictional threshold of the Tribunal of Lecce.

Regesto Legislator

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Art. 7 c.p.c.; Art. 13, comma 6, Law n. 247/2012: When a plaintiff requests the court to verify the full execution of contractual obligations and determine the total corresponding price, the value of the dispute is deemed to be the total amount, establishing jurisdiction in the competent court for that value.

Parole chiave

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jurisdiction by value contractual accounting competence of Tribunal total contract price remittal of case spese di ristrutturazione spese di esecuzione pagamento del canone di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 7 c.p.c.
Art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012
Il ricorrente lamenta poi "violazione dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 in relazione alla quantificazione delle spese di lite".
Artt. 42, 47 e 380-ter c.p.c.
DE RENZIS che, visti gli artt. 42, 47 e 380-ter c.p.c., chiede alla Corte di Cassazione di accogliere l'istanza di regolamento di competenza proposta da Rizzello Luigi e per l'effetto di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare la competenza del Tribunale di Lecce a conoscere della causa iscritta al nr.
art. 47 c.p
Mario Miglietta ha depositato memoria, qualificata come controricorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c.
art. 7 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 827/2021 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 16/03/2021, iscritto al nr. 10820-2021, proposto da: RIZZELLO LUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO LA GIOIA; - ricorrente - nei confronti MIGLIETTA MARIO MGLMRA42D15L011P, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DRAGONE; - controparte - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. L. DE RENZIS che, visti gli artt. 42, 47 e 380-ter c.p.c., chiede alla Corte di Cassazione di accogliere l'istanza di regolamento di competenza proposta da Rizzello Luigi e per l'effetto di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare la competenza del Tribunale di Lecce a conoscere della causa iscritta al nr. 11920/2019 RGE e la riassunzione nei termini di legge dinanzi allo stesso Tribunale. PREMESSO CHE Luigi Rizzello propone ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 827/2021.

Il Tribunale era stato adito dal ricorrente che, premesso di avere eseguito nell'abitazione di Mario Miglietta alcuni lavori di ristrutturazione e di avere ricevuto in acconto la somma di euro 3.000, aveva chiesto di condannare il convenuto al pagamento del saldo di euro 3.800. Il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di pace di Lecce, in quanto nelle conclusioni dell'atto di citazione il ricorrente aveva chiesto il pagamento di euro 3.800, senza che fosse stata dedotta "alcuna causa di nullità del contratto, né alcuna altra questione pregiudiziale inerente l'intero rapporto contrattuale".

Mario Miglietta ha depositato memoria, qualificata come controricorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c. Ric. 2021 n. 10820 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- CONSIDERATO CHE Il ricorrente anzitutto contesta la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Lecce„ lamentando "violazione dell'art. 7 c.p.c., delle norme di legge e dei principi di diritto che impongono di stabilire il valore della controversia, nei rapporti obbligatori, in base alla domanda e a quella parte del rapporto che è in contestazione", in quanto il Tribunale di Lecce ha "inspiegabilmente" negato la sussistenza di un petitum che involgeva l'intero rapporto contrattuale e non solo il pagamento della residua somma di denaro dovuta dal convenuto.

Il ricorrente lamenta poi "violazione dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 in relazione alla quantificazione delle spese di lite". Il ricorso va accolto. Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, nell'atto di citazione l'attore, oggi ricorrente, aveva chiesto al Tribunale di Lecce "di accertare che Rizzato Luigi ha realizzato per conto del convenuto le opere descritte in narrativa e all'esito di tale accertamento di dichiarare che il corrispettivo residuo spettante all'attore è pari a complessivi euro 3.800 [..] e di condannare il convenuto al pagamento della suddetta somma." Avendo quindi l'attore richiesto l'accertamento dell'integrale realizzazione delle opere, opere per le quali il corrispettivo concordato era di euro 6.800, competente per valore era appunto il Tribunale di Lecce e non il Giudice di pace di Lecce.

La fondatezza della censura relativa alla declaratoria di incompetenza assorbe il profilo concernente la liquidazione delle spese. La sentenza impugnata va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce davanti al quale vanno Ric. 2021 n. 10820 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- rimesse le parti nei termini di legge; il Tribunale di Lecce pronuncerà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; il Tribunale si pronuncerà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (Lorenzo Orilia) IDEPOSITAT • unc