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Ordinanza — n. 4682/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal, ruling tax authority must provide specific, concrete reasons for cadastral reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4682/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision rejecting a taxpayer's challenge to a cadastral reclassification. The court held that the administrative act was insufficiently motivated because it relied on general market evolution rather than specific evidence of value changes affecting the individual property. Consequently, the court reaffirmed that taxpayers must be able to understand the concrete reasons justifying a change in their tax capacity.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 335 della legge n. 311/2004; Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.: The administrative act modifying the cadastral class of private properties must contain rigorous, specific, and rational motivation detailing the concrete elements that influenced the reclassification, rather than merely citing general market trends.

Parole chiave

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cadastral reclassification tax motivation requirements administrative transparency taxpayer rights regional tax commission concrete evidence standard property value assessment stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 335 della legge n. 311/2004
22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
Art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998
19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9603/2020
311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 9603/2020; Cass.
Cass. 22671/2019
9603/2020; Cass. 22671/2019; Cass.
Cass. 10403/2019
22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass.
Cass. 9770/2019
Cass. 23051/2019
22671/2019; Cass. 23051/2019; n.
Cass. 27180/2019
Cass. 3156/2015
Corte cost. 249/2017
Cass. 19810/2019
Sez. 5 n. 23051/2019
Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6341-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FRASCA FRANCESCO MARIA, PANDOLFI MARIA TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA PICUTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA INCALZA; - controricorrend - avverso la sentenza n. 3986/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l'1/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 06341 sez. MT - ud. 27-01-2022 -2- r.g. 6341/2020 Agenzia delle entrate C/ Frasca Francesco Maria +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Francesco Maria Frasca, di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via Aterno, microzona 20, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento atteso che non sono evincibili gli elementi che hanno in concreto inciso sul diverso classamento per cui il contribuente non è stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni della pretesa impositiva.

I contribuenti si costituiscono con controricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 335 della legge n.311/2004, nonchè dei principi generali in ordine alla motivazione degli artt. In materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.;

2. Il motivo è infondato.

3. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 9603/2020; Cass. 22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass. 9770\2019; Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019; n. 27180 del 2019).

4. Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr.

Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017, n. 249 - che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cost.249/17, cit.).

5. È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

6. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante"' le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf.

Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004.

7. Conclusivamente, l'atto di riclassamento ai sensi della normativa indicata deve contenere l'indicazione:

a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass.N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

8. La CTR si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va respinto. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell'intero processo. Roma, 27 ge