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Decreto — n. 3950/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal by declaring the lawsuit extinguished due to plaintiff's withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 3950/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the lawsuit extinguished via decree following the plaintiff's withdrawal of the appeal. The appellant, Morello Raffaella, had previously challenged a second-instance judgment against the National Social Security Institute, but formally renounced her claim before the final ruling. The court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws their appeal or complaint, the court may declare the proceedings extinguished by decree, thereby terminating the litigation and allowing for the compensation of legal expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings decreto ingiuntivo compensation of costs Corte di Cassazione Civil Procedure Code litigation termination spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
472/2020 depositata in data 03.06.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

RETO R.G. 1752/2021 Roma, sul ricorso proposto da: 342c -c) MORELLO RAFFAELLA, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giulio Erminio Moraca, giusta procura in atti; rt („(„„ RICORRENTE Contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Sg,roi, Carla D'Aloisio, Emanuele De Rose, Lelio Maritato e Antonietta Coretti, giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 472/2020 depositata in data 03.06.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Pres. Adriana Doronzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA