Italian Court dismisses appeal due to lack of special power of attorney required for cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney used by the defense lawyer lacked the required specificity for the appellate stage. The defense lawyer relied on a power of attorney issued in 2018, which was antecedent to the contested 2020 first-instance ruling and did not explicitly cover the litigation of the cassation appeal. The court ruled that such a power of attorney violates the principle of speciality mandated by Article 83 of the Code of Civil Procedure, as it cannot be issued preventively before the judgment being challenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 c.p.c.; A power of attorney for a cassation appeal must be specifically granted for the appellate stage and cannot be issued preventively or antecedently to the judgment being challenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3261-2021 proposto da: DRAMMEH BADINDING, in persona del tutore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PINNA PARPAGLIA; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso l'ordinanza n. R.G. 4164/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 20/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROSSANA GIANNACCARI. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3261/2021 Numero sezionale 10350/2021 Numero di raccolta generale 3801/2022Data pubblicazione 07/02/2022 Ritenuto che: - Drammeh Badinding ha proposto ricorso per cassazione avverso il Provvedimento del Tribunale di Cagliari del 20.12.2020 con cui era stato rigettata l’istanza di liquidazione del difensore; - la procura, spillata al ricorso reca la data del 4.5.2018, antecedente al provvedimento impugnato del 20.12.2020 ed è stata rilasciata per ogni stato e grado del presente giudizio, sia in fase di procedimento cautelare e possessorio , sia nel giudizio di merito; - essa difetta del carattere di specialità previsto dall’art.83 c.p.c., dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità; - la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione di primo grado (ex multis Cassazione civile sez.
II, 22/11/2019, n.30553; Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, n.27540); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3261/2021 Numero sezionale 10350/2021 ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso Numero di raccolta generale 3801/2022Data pubblicazione 07/02/2022 art.13, se dovuto;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 18 novembre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l