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Ordinanza — n. 1422/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal due to extinguishment of proceedings via voluntary payment and simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1422/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer filed a request for simplified settlement and paid the owed amounts. Although the Regional Tax Commission had previously annulled the tax assessment based on procedural defects, the taxpayer's voluntary payment and formal request for settlement terminated the dispute under general legal principles. Consequently, the Court ruled that the proceedings ended without a final judgment on the merits, leaving litigation costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92; Art. 6, d.l. n. 193/2016: Tax proceedings extinguish upon the definition of disputes provided by law, such as voluntary payment and simplified settlement, terminating the litigation regardless of prior procedural challenges.

Parole chiave

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tax proceedings extinguishment simplified settlement agreement voluntary payment of taxes cessation of dispute matter litigation costs allocation tax appeal dismissal procedural termination violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92
Art. 6, d.l. n. 193/2016
12344/2019 questa Corte, considerato che la contribuente aveva depositato istanza con la quale manifestava l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l.
Art. 6, d.l. n. 119 del 2018
12344/2019 questa Corte, considerato che la contribuente aveva depositato istanza con la quale manifestava l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 21999-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BREGA ROSSELLA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GHISIGLIERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 267/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 23/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 23 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell'appello proposto da Rossella Brega, esercente l'attività di consulente del lavoro, annullava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, il reddito della contribuente, in relazione all'anno di imposta 2006. Osservava la CTR che costituiva principio di carattere generale quello secondo cui l'atto impositivo deve essere preceduto da un processo verbale di constatazione, onde consentire al contribuente di far valere le proprie ragioni prima dell'adozione dell'atto; ciò derivava, secondo il giudice di appello, dall'art. 24 I. n. 4/1929 che stabilisce che «Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono contestate mediante processo verbale» ed era anche previsto dalla circolare del Ministero delle finanze n. 30 del 18 settembre 1975 che sancisce l'obbligo di emissione di P.V.C. a conclusione di qualsiasi operazione di verifica, anche al di fuori del caso di operazioni svolte presso i locali del contribuente.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Con ordinanza n. 12344/2019 questa Corte, considerato che la contribuente aveva depositato istanza con la quale manifestava l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 Ric. 2017 n. 21999 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: Preliminarmente va rilevato che la contribuente, con la memoria prodotta, ha provveduto a depositare la domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. dalla I. n.225/2016, e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti. L'intervenuta definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui:

«Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. DEPOSiTATO IN CANCELLMIA Così deciso in Roma il 19 ottobre 2021. Il Presid