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Ordinanza — n. 1231/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Supreme Court judgment due to material error omitting a winning party in costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1231/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an order to correct a material error in a previous Supreme Court judgment regarding costs allocation. The Consorzio di Bonifica Delta del Po argued that the lower court's decision erroneously omitted them as a successful party, leaving only the Consorzio di Bonifica Adige Po listed for cost reimbursement. The court found the omission to be a clear material error and ordered the specific text in the operative part of the judgment to be amended accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.: A judgment may be corrected for material errors, including the omission of a party entitled to costs, without requiring a full retrial.

Parole chiave

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material error correction omission of party costs allocation Corte di Cassazione operative part amendment riclassificazione di terreni frazionamento trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 7883-2021 proposto da: CONSORZIO BONIFICA DI.J.,TA DEL PO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. ANTONIO GRANISCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAUDIO MARTINO; - ricorrente - contro 6-1 AGENZIA DEL DEMANIO, CONSORZIO DI BONIFICA ADIG E P0,1-_,QUITALIA SUD SPA 11210661002; - intimati - avverso la sentenza n. 7664/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI Fatti e ragioni della decisione Premesso che il consorzio di bonifica Delta del Po ha proposto istanza di correzione della sentenza n.7664/2020 resa da questa Corte nel giudizio proposto dall'Agenzia del demanio anche nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Po e di Equitalia sud spa, per la riforma della sentenza n.102/2013 resa dalla CTR Veneto laddove, nella parte dispositiva, ha disposto la condanna dell'Agenzia del demanio il pagamento in favore del consorzio di bonifica Adige Po "ed in favore di del Consorzio di bonifica Adige PO delle spese, per errore tralasciando di indicare essa ricorrente come soggetto vittorioso, insieme al Consorzio di bonifica Adige Po, in favore del quale liquidare le spese del giudizio;

Ritenuto che l'istanza di correzione, ritualmente comunicata alle parti costituite, è fondata, vedendosi in ipotesi di errore materiale; Considerato che va dunque disposta la correzione della sentenza suindicata, sostituendo nella parte dispositiva all'espressione "ed in favore di del consorzio di Bonifica Adige Po erroneamente indicata quella di "ed in favore del Consorzio di bonifica Delta del Po" PQM Dispone correggersi la sentenza n.7664/2020 pubblicata in data 2 aprile 2020 sostituendo, nella parte dispositiva, all'espressione "ed in favore di del consorzio di Bonifica Adige Po erroneamente indicata quella di "ed in favore del Consorzio di bonifica Delta del Po".

Così deciso il 4.11.2021 in Roma. Ric. 2021 n. 07883 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Il P/residente,' LM-- ! DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, IL