Italian Court dismisses appeal against passport return order, upholding alternative measures for expulsion-ordered foreigners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Lamin Barrow's appeal against a Rome Peace Judge's order validating alternative measures to CPR detention for a Gambian national facing expulsion. The applicant argued the decision lacked reasoning and violated constitutional rights, while the Ministry of the Interior contended the measures were necessary and less restrictive than imprisonment. The court rejected the claims, ruling that the absence of a fixed time limit does not violate the ECHR because these measures are inherently temporary alternatives to both detention and voluntary repatriation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 1-bis d.lgs. 25 luglio 1998; Art. 13-bis e 14 d.lgs. 286/1998: Alternative measures to CPR detention for foreigners subject to expulsion orders are valid even without a fixed duration, as they constitute necessary, less restrictive means compatible with international obligations and the principle of proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22108-2020 proposto da: BARROW LAMIN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, QUESTURA DI ROMA - intimati - avverso il decreto n. 26103/20 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 22108/2020 Numero sezionale 9364/2021 Numero di raccolta generale 613/2022 Data pubblicazione 11/01/2022
RITENUTO IN FATTO
1. Lamin Barrow, cittadino del Gambia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Roma, richiesto dal Questore di Roma ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, ha disposto la convalida delle misure alternative della consegna del passaporto e dell'obbligo di firma in luogo del trattenimento nel CPR e chiede, in principalità, la cassazione di detto provvedimento sul rilievo della violazione e mancata applicazione degli artt. 13-bis e 14 d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, nonché della mancata applicazione dell'art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, degli artt. 737 e 738 cod. proc. civ., degli artt. 5 e 13 CEDU e degli artt. 13, 24 e 111 Cost., oltre che per l'irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità della motivazione, posto che il decidente avrebbe pronunciato l'impugnata convalida in grazia di una motivazione laconica, apodittica ed irragionevole che risulta perciò totalmente carente laddove ha omesso di indicare quali elementi fattuali ne legittimano la pronuncia; ovvero in via subordinata che si sollevi questione di legittimità costituzionale del citato art. 14, comma 1-bis, in relazione all'art. 117 Cost. e all'art. 2 del Prot. 4 allegato alla CEDU nella parte in cui esso non prevede un termine di durata della misura oggetto di convalida ed ancora in via ulteriormente subordinata che si disponga il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dubitandosi, in relazione agli artt. 41, 47 e 48 CEDU, del corretto recepimento nell'ordinamento interno per mezzo del citato art. 14-bis degli artt. 7, 12 e 143 Dir.
CE 115/2008 laddove si esclude il diritto dello straniero ad essere ascoltato nel presupposto procedimento amministrativo e si prevede che il diritto di interlocuzione del medesimo sia assicurato solo per mezzo di schede precompilate tradotte nelle lingue veicolari. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. Ric. 2020 n. 22108 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 22108/2020 Numero sezionale 9364/2021 Numero di raccolta generale 613/2022 Data pubblicazione 11/01/2022
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L'unico motivo di ricorso non ha fondamento, poiché, considerati i limiti entro cui si esercita il sindacato demandato al giudice di pace in punto di convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero presso il CPR – sindacato che, secondo quanto da ultimo ribadito da Corte Cost. n. 280 del 2019, «è limitato all'esame dei presupposti di adozione delle misure medesime e dell'esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva» –, l'impugnato provvedimento si sottrae al vizio denunciato giacché, come già altrove osservato in relaziona ad analoga allegazione (Cass., Sez. III, 30/10/2020, n. 24013), la censura, a fronte del sindacato esperito dal giudice di merito, che ha dato atto allo stato della «non manifesta illegittimità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Roma», non declina alcuna specifica ragione di critica nei confronti del provvedimento oggetto di ricorso e si rivela perciò priva di debita conducenza.
3. Incondivisibili risultano poi, come già altrove enunciato (Cass., Sez. III, 30/10/2020, n. 24013), i sollevati dubbi di costituzionalità, posto che in ragione del minor carattere afflittivo che connota le misure alternative rispetto al trattenimento presso il CPR, l'assenza di un limite temporale non configura una violazione dell'art. 2 del Prot. 4 della CEDU che, pur precludendo l'imposizione di restrizioni non previste dalla legge, consente quelle necessarie per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, "giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica", e ciò non senza considerare che le misure di che trattasi riguardano uno straniero che, in quanto raggiunto da un provvedimento di espulsione, è in procinto di essere rimpatriato e sono alternative non solo al trattenimento presso il CPR, ma anche al rimpatrio volontario di cui all'art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998, di cui Ric. 2020 n. 22108 sez.
M1 - ud. 22-10-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 22108/2020 Numero sezionale 9364/2021 Numero di raccolta generale 613/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 ripetono il carattere necessariamente temporaneo; e di compatibilità eurounitaria essendosi escluso il contrasto con le richiamate norme convenzionali sulla considerazione che il procedimento previsto per la convalida della misura alternativa al trattenimento è applicabile, con le garanzie ricordate dalla citata sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2019 – che ha tal fine messo l'accento sul rilievo che il diritto di difesa ammette una molteplicità di discipline, sull'obbligo di consegna all'interessato di una sintesi del provvedimento predisposta in una lingua a lui nota e sull'obbligo di informarlo del suo diritto ad essere assistito da un difensore se del caso a spese dello Stato – ad una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione ed è pertanto adottato, in termini meno afflittivi del trattenimento, senza alcuna preclusione del principio del contraddittorio, attuabile nelle forme del contraddittorio cartolare.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 22.10.2021. Il Presidente Dott. Giacinto Bisogni Ric. 2020 n. 22108 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E