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Ordinanza — n. 239/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court transfers bankruptcy case to Parma based on proof of fictitious legal seat and effective management location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 239/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Tribunal of Parma competent to handle the bankruptcy proceedings for PHFC SPA, overturning the initial ruling by the Tribunal of Milano. The Public Prosecutor demonstrated that the legal seat in Milan was merely fictitious, as the company's actual strategic decisions and administrative activities were conducted in Parma, evidenced by bank accounts and founder testimony. Consequently, the court ordered the Milan judgment to be annulled and directed the bankruptcy process to continue in Parma under the relevant bankruptcy law provisions.

Regesto Legislator

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Art. 9 l. fall.; Art. 9-ter l. fall.: The territorial jurisdiction for bankruptcy declarations belongs to the court of the debtor's main seat, presumed to be the legal seat, but this presumption is rebuttable by proof that the effective seat where management and strategic choices occur is located elsewhere.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian bankruptcy law territorial jurisdiction fictitious legal seat effective seat determination conflict of competence main seat of enterprise bankruptcy proceedings transfer risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 9 l. fall.
La presunzione iuris tantum stabilita dall’art. 9 l. fall. risulta perciò superabile laddove sia raggiunta la prova che la sede effettiva del fallito, vale a dire la sede in cui l’attività direttiva e amministrativa dell’impresa era svolta, fosse altrove e che quella legale fosse, quindi, solo fittizia (Cass.
Art. 9-ter l. fall.
Quest’ultima autorità giudiziaria richiedeva poi d'ufficio il regolamento di competenza, a mente dell’art. 9-ter l. fall., onde evitare di dar corso alla trasmissione degli atti al Tribunale che per primo aveva pronunciato la dichiarazione di insolvenza.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 15872/2013
Cass. 23719/2014
risulta perciò superabile laddove sia raggiunta la prova che la sede effettiva del fallito, vale a dire la sede in cui l’attività direttiva e amministrativa dell’impresa era svolta, fosse altrove e che quella legale fosse, quindi, solo fittizia (Cass. 23719/2014).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 4544/2021, sollevato dal Tribunale di Parma con ordinanza n. R.G. 12/21 del 9/2/2021, nel procedimento vertente tra: FALLIMENTO PHFC SPA, da una parte, FALLIMENTO FB SERVICES SRL, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PARMA, dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4544/2021 Numero sezionale 8516/2021 Numero di raccolta generale 239/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 dichiarare la competenza del Tribunale di Parma, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi dal predetto giudice.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 612 del 21 dicembre 2020, dichiarava il fallimento di PHFC s.p.a., con sede legale in Milano, via Papi Pallaro n. 2.

2. Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 12 del 28 gennaio 2021, dichiarava il fallimento della medesima società sul presupposto che la sede effettiva della compagine si trovasse a Parma. Quest’ultima autorità giudiziaria richiedeva poi d'ufficio il regolamento di competenza, a mente dell’art. 9-ter l. fall., onde evitare di dar corso alla trasmissione degli atti al Tribunale che per primo aveva pronunciato la dichiarazione di insolvenza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando la declaratoria della competenza del Tribunale di Parma. Considerato che:

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta (Cass., Sez. U, 15872/2013). La presunzione iuris tantum stabilita dall’art. 9 l. fall. risulta perciò superabile laddove sia raggiunta la prova che la sede effettiva del fallito, vale a dire la sede in cui l’attività direttiva e amministrativa dell’impresa era svolta, fosse altrove e che quella legale fosse, quindi, solo fittizia (Cass. 23719/2014).

Ric. 2021 n. 04544 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4544/2021 Numero sezionale 8516/2021 Numero di raccolta generale 239/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 Nel caso di specie la sede legale della società fallita era ubicata in Milano.

Tuttavia, stando alle risultanze delle indagini svolte dal Pubblico Ministero che ha sollecitato la seconda declaratoria di fallimento, tale collocazione era meramente fittizia, dato che coincideva con lo studio legale di un professionista che, sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato di ignorare la stessa esistenza di PHFC s.p.a.. Non è possibile neppure fare riferimento alle formali sedi secondarie della compagine, in quanto in quelle di Montechiarugolo e Modena operavano altri soggetti che, per quanto accertato, non avevano legami o rapporti con PHCF s.p.a., mentre a Reggio Emilia sono state rinvenute soltanto alcune fatture intestate alla società debitrice, ma nessun bene (quali attrezzature, macchinari o beni strumentali di sorta) funzionale all’esercizio dell’attività di impresa.

Il luogo in cui venivano assunte le scelte strategiche ed erano impartite le direttive a collaboratori e dipendenti è stato invece individuato dagli inquirenti in Parma, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal fondatore ed ex amministratore della società, il quale ha peraltro confermato il carattere meramente fittizio della sede principale e di quelle secondarie. Un riscontro in questo senso è venuto poi dal fatto che tutti i conti correnti utilizzati da PHFC s.p.a. per lo svolgimento della propria attività d’impresa erano accesi presso le filiali di Parma di alcuni istituti di credito.

Rimane così accertato il carattere fittizio delle sedi, principale e secondarie, della società dichiarata fallita e l’ubicazione della sede effettiva della stessa in Parma, il cui Tribunale risulta così competente alla trattazione del procedimento fallimentare. Dev'essere perciò dichiarata la competenza del Tribunale di Parma, avanti al quale il procedimento fallimentare avrà prosecuzione. Ric. 2021 n. 04544 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :

F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4544/2021 Numero sezionale 8516/2021 Numero di raccolta generale 239/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 La sentenza emessa dal Tribunale di Milano deve invece essere cassata, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d'ufficio del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza del Tribunale di Milano e dichiara la competenza del Tribunale di Parma, avanti al quale proseguirà il procedimento fallimentare. Così deciso in Roma in data 5 ottobre 2021. Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2021 n. 04544 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a