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Ordinanza Interlocutoria — n. 37980/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends cassation appeal due to new law allowing simplified tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37980/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax appeal pending the implementation of Law No. 130/2022. The appellant, Nino Angelo Brunelli, sought to benefit from a simplified tax procedure after the Regional Tax Commission partially annulled a tax assessment notice for 2009. The court ordered the suspension for 120 days from the law's entry into force to allow the new simplified regime to take effect.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022; Art. 5 commi 7 e 10: The presentation of an application for suspension to utilize the simplified tax dispute resolution regime mandates the immediate suspension of the proceedings until the expiration of the one hundred and twenty day period following the law's entry into force.

Parole chiave

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simplified tax procedure Law 130 2022 tax appeal suspension Corte di Cassazione tributary proceedings sospensione della riscossione fiscale diminuzione del reddito detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022
CONSIDERATO CHE: A seguito della presentazione dell’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n.
Art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130 del 2022
CONSIDERATO CHE: A seguito della presentazione dell’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15432/2020 R.G. proposto da BRUNELLI NINO ANGELO, rapp.to e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Alessia Cascioli con domiclio eletto presso il suo studio in Roma piazza Omodei Zorini n. 41; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata –controricorrente – contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5655/19.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.09.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Nino Angelo Brunelli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sopra indicata sentenza della CTR Lazio che, in parziale Oggetto: tributi accertamento accoglimento dell’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di rigetto della CTP Rieti, aveva annullato parzialmente l’avviso di accertamento per il 2009 disponendo la rideterminazione delle imposte sulla base di maggiori ricavi pari ad euro 9.957,00 anzichéeuro 17.172,00.

Il ricorso è affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso L’Agenzia delle Entrate. Nelle more il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del giudizioex lege n. 130 del 2022. CONSIDERATO CHE: A seguito della presentazione dell’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022, con la quale il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il presente giudizio deve essere sospeso sino alla scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 130 del 2022 (v. art. 5 commi 7 e 10). p.q.m. sospende il giudizio sino al 16.1.2023 ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10