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Decreto — n. 36932/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.13.

Numero d'incarto Decreto — n. 36932/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2016 regarding an impositivo, but the simplified settlement procedure under D.L. 119/2018 expired without a request for extension. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing in simplified settlement proceedings if no party exercises the right to fix a hearing date.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure D.L. 119/2018 Article 6 expiration of deadline automatic process termination tax administrative procedure costs allocation differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 540/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bozzola Giampietro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Trivellin, Carmelo Maria Catalfamo e Maria Antonietta D'Intino, con domicilio in Roma, via Pisanelli, n. 2, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3242/13/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B01ICO2528/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Roma /( (2 DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Depositato in Cancellerit 1 6 3. 2ou IL FLTNZTON