Italian tax court declares tax dispute process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, which automatically terminated the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process is extinguished if parties do not request a settlement hearing within the statutory deadline, terminating the litigation without a decision on the merits.
Parole chiave
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• DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18932/2018 R.G. proposto- da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Omnibus Sri, soggetto incorporante Panmod Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola L. de Renzis Sonnino e Laura Castaldi, con domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell'Avv. Roberto Luca Lobuono Tajani; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2601/08/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T8B032006804/2010, T8B092006825/2010, T8B082006813/2010, T8B082004039/2011, T8B032004057/2011, T8B082000417/2012, T8B032000413/2012, T8B082002220/2012, T8B032002213/2012, T8B082002239/2012 e T8B032002236/2012. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è pv estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di (2 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Preside - - oggi. 0 5 D I C 2022 / IL CANCELLIERE ESPERT