Italian tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6 of the 2018 Decree-Law by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing extension within the prescribed period, terminating the case and assigning advanced costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1440/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; RONCA-11 <>CL, aen-~47C-- QuKtempc ezi- s7contro ,‘) ur) Vs-tUr>11> frA-t.• i A \iq 9etr.",;(112.0 AVAA r„ratkta G40. LIV 94MM...e W'f'-PrAif Pti-NNY UNn~NrE `3 C-A tU)Lt, 14X5N., C.kie Unicredit Leasing S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele N'edili, con domicilio eletto in Roma, via Sardegna, n. 50, presso lo studio del suddetto professionista, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5534/07/2014, pronunciata con riferimento all'atto n. 10/1T/014874/000/P002.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Z 12 c 2 2_ Il Presidente , t-- l Depositato in Cancellala oash 05 DIC. 2022 IL FUNZIONARIO