Tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by December 2020 deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to utilize the specific procedural mechanism provided in Article 6 of Legislative Decree 119/2018 to finalize the dispute. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 2.3.10.2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the deadline for requesting a settlement hearing unless the parties specifically request a hearing date, in which case the process continues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 21680/2017 R.G. proposto da David S.n.c. di Battocchio Davide e Marika, in persone del legale rappresentante pro tempore, Battocchio Davide e Battocchio Marika, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Bossi, domiciliata presso la casella pec: certificataclaudio.bossi@pec.avvocatinovara.com in uso al suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro 1:empore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 328/01/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T7U010301870/2013 - T7U010301873/2013 - T7U020301865/2013. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 2.3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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