Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified dispute resolution under Article 6 of D.L. 119/2018, and no formal objection to this rejection was filed within the prescribed period. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired automatically, terminating the case without a merits-based decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process for simplified tax dispute resolution is extinguished by the lapse of the statutory deadline if no party requests a hearing extension, with procedural costs remaining with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1133/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Russo Riccardo Roberto e Despo Demetriou, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Garau, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 145 presso lo studio del suddetto professionista, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5094/32/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T9B01LU05652 - T9B01LU05699 - T9B01LU05708 - T9B01LU05504 - T9B01LU05505. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 24/0/2022_, buPc2.5 i TA--i-0 c4Ociénk-42,