Court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a review of the tax assessment, while the defendant contended the process should have concluded via the simplified route. The court ruled that without a formal request for settlement, the procedural term expired, legally terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed term, with litigation costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 7898/2019 R.G. proposto da La Marra s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Eliseo de Francesco, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Corrado Giacchi; contro Comune di Ferentino, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale in piazza G. Matteotti in Ferentino; Tre Esse Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Cicerchia, con domicilio eletto in Roma, via Panisperna, n. 95, presso lo studio dell'Avv. Stefano Guidotti; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 5537/18/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 641/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 22/5) DEPO8fTgOINCA,1 E EFtiA Il Preis)denL_ (W" 3t1 -