Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline of December 31, 2020. The Agency of Revenue and the taxpayer failed to file the necessary request under Article 6 of the 2018 decree, leading to the automatic expiration of the process. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had lapsed and the case was terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a settlement, unless the parties subsequently request a hearing to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETO sul ricorso iscritto al n. 9015/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sartori Giacomino, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco d'Ayala Valva, con domicilio eletto in Roma, viale dei Parioli, n. 43, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1987/8/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6S010904276.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; ?,539 che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è 2 estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ±22 DEPOS _LERIA og