Italian tax court process extinguished by statutory time limit; no substantive ruling on tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of a statutory deadline under Article 6 of Law No. 119/2018. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2016, but neither party requested the simplified settlement procedure by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time limit if parties do not request simplified settlement within the prescribed period, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 25503/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Allianz S.p.A., incorporante di A.C.I.F. Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto Fantozzi e Lucia Montecamozzo, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio Fantozzi & Associati; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1935/24/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMBCO5C00080/2011.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; i, che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ì ì. ala _LERIA T