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Sentenza — n. 26693/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed as inadmissible due to unnotified withdrawal by counsel lacking special mandate.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26693/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the defendant's withdrawal from the proceedings was not personally signed by the client and lacked a special mandate from the attorney. Although the defense argued for the process's extinction due to the tax authority's annulment of the payment order, the court found the withdrawal procedurally defective under civil procedure rules. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible due to a subsequent lack of interest rather than a substantive legal error.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; A withdrawal from proceedings is ineffective if not personally signed by the party or authorized by a special mandate, rendering the appeal inadmissible due to subsequent lack of interest.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility withdrawal without special mandate lack of interest in litigation civil procedure extinction unnotified withdrawal by counsel sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un., n. 3876 del 2010
La dichiarazione, peraltro, rivela una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che, quindi, può essere dichiarato inammissibile, sulla falsariga dell’orientamento di questa Corte in caso di rinunzia non notificata alla controparte costituita (Cass. sez. un., n. 3876 del 2010; Cass.
Cass. n. 14782 del 2018
3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass.
Cass. n. 13923 del 2019
14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019).
Cass. n. 23175 del 2015
"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015;
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Testo completo

/17 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10525/2017 R.G. proposto da: EDAGRIGEST SECONDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere dei Mellini n. 22, presso lo studio dell’avvocato MICHELE IMPERIO (MPRMHL55C20L049O) che la rappresenta e dif ende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA 2, EQUITALIA SUD SPA -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6154/2016 depositata il 18/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA a seguito di udienza pubblica tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176;

Letta la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat ore generale Paola Filippi, che ha ch ie sto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, conla sentenza impugnata,ha rigettato l’appello e confermato la sentenza della CTP che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso cartella di pagamentoper IRES, IVA e altro relativamente all’anno 2008. Il ricorso, affidato a due motivi, è stato rimesso in pubblica udienza aseguito di richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente che aveva dichiarato di aver presentato domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 148 del 2017, d.l. n. 193 del 2016.

L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In data 3.6.2022 il difensore della ricorrente ha depositato “rinunzia al giudizio per intervenuta definizione”, allegando che l’Agenzia aveva provveduto ad annullare la cartella di pagamento impugnata, e ha chiesto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Non può dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi degli art.390 e 391 c.p.c., in quanto la rinunzia non è sottoscritta dalla parte personalmente e il difensore non risulta munito di mandato speciale a tale effetto.

La dichiarazione, peraltro, rivela una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che, quindi, può essere dichiarato inammissibile, sulla falsariga dell’orientamento di questa Corte in caso di rinunzia non notificata alla controparte costituita (Cass. sez. un., n. 3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019). 2.Non vi è da decidere sulle spese. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015;

Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 09.06.2022. Il Co