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Decreto — n. 25151/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 25151/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the parties failed to request a hearing by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositve act, but the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018 expired without a final resolution. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process for simplified tax settlement is extinguished by the expiration of the statutory deadline if no party requests a hearing, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure statutory deadline expiration tax administrative process costs allocation rule contenzioso tributario differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 24249/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Di Sotto Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Isola, con domicilio eletto in Roma in via Vaglia n. 59, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Delli Colli; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio Sez. Staccata di Latina n. 1539/39/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RC2010100570/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 26 DEPOMAT