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Decreto — n. 24937/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 24937/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a simplified settlement request and paid the due amount. The tax authority confirmed this submission, noting no other party contested the settlement within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer submits a simplified settlement request and pays the debt, the tax litigation extinguishes automatically if no objection is raised within the prescribed period.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure voluntary payment D.L. 119/2018 procedural costs allocation tax authority confirmation automatic termination assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 1255/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Promofinan S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Victor Uckmar, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio dell'avv. Francesco D'Ayala Valva; avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 982/30/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8T09T301644.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r r,C(7; 1 9 Mei ;• .q IL CANCELLi