Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the simplified procedure treatment by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified definition, but the opposing party argued the process expired without a formal request for hearing. The court ruled that the statutory time limit for initiating the simplified procedure had passed, resulting in the automatic termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished if the parties fail to request the simplified treatment within the prescribed deadline, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 5624/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro SoCIETà Impresa Edile Centro Restauri S.r.l. in persona del legale rappresentante Simoncini Carmelo, rappresentata e difesa dall'Avv. Mantovani Francesco Maria, con domicilio eletto in Bologna, Via Amendola n. 17, presso lo studio dello stesso (Pec: taG avvfm ma ntova n i rd i neavvocati bopec. it); avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 1334/2/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THB03CB05426.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Lu6, DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 05 AGO 2022 IL CANCELLI