Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the statutory period for initiating a settlement procedure expired on December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests a settlement within the prescribed term, terminating the case without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 2502/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Tuppi Alfredo Antonio, rappresentato e difeso dall' Avv. Terracciano Gennaro, con domicilio eletto in Roma (RM), Largo Arenula, n. 34, presso lo studio di quest'ultimo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Foggia n. 1493/26/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVK011204702/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 5 AGO 2022 IL CA