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Decreto — n. 23259/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court case extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 23259/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified tax definition, while the defendant contended the procedural silence triggered automatic termination. The court ruled that the statutory silence resulted in the process's extinction, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When parties fail to request a settlement hearing within the prescribed deadline, the proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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tax proceeding extinction settlement hearing deadline D.L. 119/2018 procedural silence cost allocation rule accollo delle spese procedurali spese di difesa spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
TF5030201968 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 13771/2015 R.G. proposto da Scoglio Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cantone Bruno e Cesaro Vincenzo Maria, con domicilio eletto in Roma, via Calabria, n. 56, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9795/46/14, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. TF5030201968 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL