Tax court process extinguished due to missed deadline for settlement request under D.L. 119/2018 Article 6.13.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party submitted a settlement request by December 31, 2020, as required by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The taxpayer argued for a simplified definition procedure, while the tax authority contested the timeliness of their submission. The court ruled that the expiration of the statutory deadline automatically terminated the case, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for submitting a settlement request, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ul ricorso iscritto al n. 13124/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Luciani Nicola Carlo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leone Maurizio e Giglio Antonella con domicilio eletto in Roma, via Gramsci, n. 14, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 848/19/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B01ML07111. 1.\ t21 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CA LERIA oggi-2.5.12.1022 Il Can