Cassation court dismisses appeal and declares litigation extinguished due to taxpayer's request for final settlement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished after the Tax Agency submitted evidence that the taxpayer had requested a final settlement under Article 6 of D.L. 119/2018. Although the Agency initially appealed a first-instance ruling reclassifying a corporate transaction, the taxpayer subsequently regularized the dispute by filing a request for definitive resolution. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, terminating the proceedings and compensating the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 46 comma 3 D.Igs. 546/1992: When a taxpayer requests a final settlement of a tax dispute under Article 6 of D.L. 119/2018 and the administrative authority confirms its regularity, the judicial proceedings are extinguished as the subject matter of the dispute ceases to exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28344/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore protempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato nei cui uffici 2•"(Q n:2-- Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; -ricorrenti- contro in CAP2 s.r.l. con socio unico ,con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma via di Villa Sacchetti 9 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Marini che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Massimiliano Leonetti del foro di Venezia -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 279/2018 depositata il 01/03/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Rita Russo; udito il Procuratore Generale che conclude per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA L'Agenzia dell'entrate ha riqualificato una operazione societaria di costituzione nuova società e conferimento ramo di azienda come cessione di azienda. La società ha impugnato il relativo avviso di liquidazione maggiore imposta di registro e il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia ha proposto appello che la CTR del Veneto ha accolto, ritendo la nullità dell'avviso per omessa indicazione degli estremi dell'atto riqualificato, richiamando sul punto anche le motivazioni rese dal giudice di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi.
Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Successivamente l'Agenzia delle entrate ha depositato una memoria con la quale ha reso noto che con nota registro ufficiale 112956 del 21/10/2020 la Direzione Provinciale di Treviso ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, e che la stessa è risultata regolare. Pertanto l'Agenzia ricorrente fa istanza affinché la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018.
Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese. Roma, camera di consiglio del 10 maggio 2022 IL CONSIGLIERE REL. Rita Russo (i12e DEPOSIT