Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision. The tax authority declared the taxpayer had submitted a simplified settlement request with required documentation and payment, while no other party requested the procedure's handling within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the litigation extinguished by the expiration of the deadline under the relevant decree, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The litigation extinguishes by the expiration of the deadline for requesting the handling of a simplified settlement procedure, unless parties request a hearing to preserve the right to contest the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso iscritto al n. 16325/2018 R.G. proposto da Demola Palma, rappresentata e difesa dall'Avv. Tinelli Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Severini, n. 54, presso lo studio di quest'ultimo contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del 3436/22/2017 n. 20/11/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVH01A200002/2013.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 2e1DICHIAR