Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The tax agency and the liquidated company failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the definition was raised. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the burden of costs on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by expiration of the deadline for requesting the simplified settlement if no party files the request or objects to the definition, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1067/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro QUALITY ESTATE SRL in liquidazione, in qualità del legale rappresentante pro tempore Lenhardt Fabio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Castellani Filippo e Marchi Giuliano, con domicilio eletto in Roma (RM), Lungotevere dei Mellini, n. 10, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia Giulia 40/10/13, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TI5030100320 e n. TI5030100323 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1 (2:11 'In?? DEPOSITATO IN CANCELLERIA ocigi, 3 0 G I U 202Z IL CANCELLIER