Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20511/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline under Art. 6 Decree 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 20511/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of the October 23, 2018 Decree. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request for hearing by December 31, 2020, despite the existence of the tax assessment act. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had expired, terminating the case without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, para. 13 of Decree No. 119/2018; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: The process is extinguished if the parties fail to request a hearing within the prescribed term, with procedural costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction failure to request hearing statutory time limit Revenue Agency litigation Civil Procedure Code contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 of Decree No. 119/2018
20061T000245000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo sì è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 19235/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Noschese Maria Luisa, rappresentata e difesa dal!' Avv. Preziosi Claudio, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Terenzio, n. 10, presso Lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2849/5/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20061T000245000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo sì è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del dì. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 111.5 Giti, 2092 F.,),Eí-'0SITATO 5n1thiE.hli2SRIA • nANCELLIER ZT2 tliownio P