Italian Supreme Court remits tax appeal case to public hearing for full record review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the immediate appeal by remitting the case to a new public hearing. The appellant, a tourism company, challenged a regional tax commission's decision regarding registration taxes on a property sale, arguing for reduced rates. The court ordered the full case file to be acquired and scheduled a public session to address the fourth ground of appeal concerning liquidation notices sent to non-destinators.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When the Public Prosecutor requests and the appellant consents to a public hearing, the Court must order the acquisition of the case file and remand the case to a new roll for such hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25723-2015 proposto da: FAIT-FORMULA AMPEZZANA INIZIATIVE TURISTICHE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio degli Avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE e GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – avverso la sentenza n. 548/07/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 23/3/2015; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alberto Cardino, cheha chiesto la rimessione della causa alla pubblica udienza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Fait-Formula Ampezzana Iniziative Turistiche S.r.L., propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 121/6/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso silenzio rifiuto relativoad istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito di liquidazione dell’Ufficio con aliquote ordinarie (e non agevolate, come richiesto dalla contribuente) su atto di compravendita immobiliare; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la ricorrente ha infine depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione, disporre del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito, nonché opportunorinviare il giudizio a nuovo ruolo affinché sia deciso in pubblica udienza, vista la congiunta richiesta del P.G. e della ricorrente per la trattazione in pubblica udienza con particolare riguardo alla questione oggetto del quarto motivo di ricorso (relativamente all’impugnazione dell’avviso di liquidazione anche in capo alle parti dell’atto che non ne furono destinatarie)
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della fissazione in pubblica udienza e dispone acquisirsi il fascicolo d'ufficio dei gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di