Tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by December 2020 deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff bank and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, despite the existence of a tax assessment from 2008. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the deadline for requesting a settlement hearing unless the parties specifically petition for a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 5829/2014 R.G. proposto da Cassa Rurale e Artigiana Banca Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella Società Cooperativa (quale incorporante Banca di Credito Cooperativo di Montecorvino Rovella), rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Cardascia, Paola Lumini e Attilio Pelosi, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 28, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 242/09/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. REQ030102862/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4 10e,s-113-.' ente , DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 6 GIU 2