Tax court process extinguished due to expiration of simplified procedure deadline without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the hearing within the statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request by December 31, 2020, despite the simplified procedure provisions. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if the parties do not request the hearing within the prescribed term, unless a specific request is filed to fix the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 34418/2018 R.G. proposto da De Simone Saccà Alessandra, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Rijli, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio, n. 32, presso lo studio LBM dell'Avv. Bruno Chiarantano; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria n. 2956/07/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. 0940024056179/2007.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del A9c. processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Asmed. difformiti ~e. R DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma „,f) Il Presi DEPOSITATO IN CANCELLERIA ppgg 1 4