Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under special procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a simplified settlement request and paid the due amount. The Revenue Agency confirmed this action, noting no other party contested the settlement within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and assigned procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer voluntarily requests a simplified tax definition and pays the debt, the litigation extinguishes by operation of law, terminating all further procedural steps.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 17921/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fondo Pensioni per il Personale della CCRVE rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sammartino, con domicilio eletto in Roma, via dell'Elettronica n. 20, presso lo studio dell'Avv Giuseppe Piero Siviglia; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4928/01/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. -FY3043003406/2014. ,v9 Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma t 7-P2o22_ DEPOSITATO IN CANC LERIA 099i, ..... . . ! . !:! ....... ...............