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Decreto — n. 18892/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing to continue.

Numero d'incarto Decreto — n. 18892/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the administrative proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had already issued a decision, but no formal request for hearing was filed by either the tax authority or the taxpayer. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific time limit provision, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If no request for hearing is filed within the prescribed period, the proceeding is extinguished, and the parties may only request a hearing's scheduling to revive the process.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit request for hearing procedural termination costs allocation differimento dell'imposizione lite in materia di tariffa contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è /10 estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 20526/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Carrieri Angelo rappresentato e difeso dall' Avv. Marchetti Fabio con domicilio eletto in Roma, piazza Barberini, n. 12, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 254/7/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TVF011401976/11 e TVF011402044.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è /10 estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( 3c,i5/2o 2_ Il Presidente DEPOSITATO IN CANCEVLERIA oggi, 1 3 G