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Decreto — n. 17604/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 17604/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documents for simplified settlement, but the opposing party did not file a request for hearing fixation within the statutory period. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When parties fail to request hearing fixation within the deadline set by Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018, the tax proceeding is extinguished by expiration of time, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction D.L. 119/2018 Art. 6 hearing fixation deadline simplified settlement procedure costs allocation rule assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 8, 9, 10 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 5323/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sacma Limbiate S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaello Lupi e Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3269/30/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9503C100597/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 71 Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 3 1 MAG