Italian tax court process extinguished by statutory time limit; costs remain with party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had already issued a decision on the tax assessment, and no formal request for trial scheduling was filed by either the tax agency or the horse racing club. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving all procedural costs to the party who had initially advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 39.1, comma 3, cod. proc. civ.: When the statutory deadline for requesting a hearing expires without such a request, the process extinguishes automatically, and the party who advanced the costs bears them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 18007/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Club Ippico La Pineta, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Giannarini e Davide Merlo, con domicilio eletto in Roma, Via Gavorrano, n. 12, scala B/4, presso lo studio dell'Avv. Mario Giannarini PEC: mariogiannarini@ordineavvocatiroma.orq davide.merlo_©bergamo.pecavvocati.it; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Milano sez. distaccata di Brescia n. 416/65/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9F04C200267.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 39.1 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, DEMSiTATO tN CANCELLERIA 'AG 2022 er.7-:0,T0 11, C NC1iLLIER FSPERTO L-