Italian tax court process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to submit a simplified settlement request by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a hearing to declare the tax debt extinguished, but the law strictly required the specific request within the set timeframe. Consequently, the court ruled that the procedural bar applied, leaving the taxpayer responsible for any advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the specific request for simplified settlement is not filed within the statutory deadline, barring subsequent requests for hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 9848/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portognesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Lain Francesco & C. S.n.c., Lain Luigi, Lain Maria Margherita e Lain Maria Bertilla, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Giovanardi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria '1?,gionale del Veneto n. 939/9/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6502CC00157/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pa r:i ha presentato l'istanza di trattazione - di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta , intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 dei d.l. n, 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Fl 2922 DEPOSITATO IN CAUCj ERIA oggi, 1 5 MA5