Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified tax definition request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required request for simplified tax definition by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the matter, but the statutory time limit for the simplified procedure expired without a formal denial of the definition. Consequently, the court applied the law stating that the process terminates automatically upon the lapse of this specific term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the deadline for filing the request for simplified tax definition, unless the parties request a hearing to declare the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 24275/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro SAGIBA Società Acquisiti Gestione Immobili Bonifiche Agrarie S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Pansini, con domicilio eletto in Rorn3, corso di Francia, n. 178, presso lo studio della stessa; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1527/5/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3036105872.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta N5c intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; t 1r che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. ei del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 5)5-4 0 2 Il Presi DEPWITATO IN CANCELLERIA . 1 3 MAG 2f122 09!:» IL CANCELL